Queste affezioni, spesso associate, sono causate da processi infiammatori acuti dovuti a infezioni batteriche, virali o micotiche. Tali patologie vengono affrontate con terapia farmacologica, tuttavia tendono a cronicizzarsi, soprattutto quando recidivanti e se presenti fattori locali come ambienti anti-igienici o clima freddo e umido. L’adenoidite cronica è la causa più frequente della sindrome ostruttiva respiratoria naso-faringea. Clinicamente si può riconoscere il bambino affetto perchè mantiene la bocca semi-aperta, ha difficoltà a respirare con il naso, appare distratto ed estraneo all’ambiente circostante o, al contrario, agitato anche nel sonno. Tutti questi segni e sintomi sono causati dalla difficoltà che il bambino ha nel respirare e, quindi, nel garantire i corretti scambi metabolici. Spesso la soluzione è la terapia chirurgica, ma l’osteopatia può intervenire sia prima che dopo affiancando la terapia medica. Infatti il trattamento osteopatico, lavorando sulla mobilizzazione delle ossa del cranio e della faccia e favorendo il drenaggio delle mucose, può limitare e prevenire gli stati infiammatori recidivi, riducendo il rischio di intervento chirurgico o aumentandone le possibilità di successo.
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Disegno di Legge 3270
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N.3270
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princıpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonchè l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 2.
(Associazioni professionali)
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonchè una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attivitàprofessionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.
Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonchè di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi)
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.
Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria)
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI ENISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.
Art. 7.
(Sistema di attestazione)
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art. 8.
(Validità dell’attestazione)
1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.
Principi
L’osteopatia si basa sui seguenti principi:
- l’essere umano rappresenta un’unità funzionale dinamica, il cui stato di salute è influenzato da corpo, mente e spirito;
- l’organismo possiede dei meccanismi di autoregolazione e tende naturalmente verso l’autoguarigione;
- struttura e funzione sono interconnesse a tutti i livelli del corpo umano.
La diagnosi strutturale e il trattamento manipolativo mirano a facilitare il processo di autoguarigione del corpo. L’applicazione di tale metodo si basa su diversi modelli che mettono in relazione struttura e funzione. Tali approcci terapeutici sono:
- Modello biomeccanico: consente di ripristinare postura, equilibrio e un uso efficiente delle componenti muscolo-scheletriche le cui alterazioni possono andare a compromettere la funzionalità dinamica, aumentare il dispendio di energia, alterare la propriocezione, essere causa di dolore.
- Modello circolatorio: affronta disfunzioni a livello della meccanica respiratoria, circolazione e flusso di liquidi corporei che possono compromettere la salute dei tessuti alterandone gli scambi di sostanze nutritive e di scarto.
- Modello neurologico: permette di riequilibrare gli impulsi nocicettivi interagendo con il sistema nervoso autonomo. In particolare viene considerata la relazione tra i sistemi somatico e viscerale nel concetto di facilitazione spinale.
- Modello biopsicosociale: affronta effetti e reazioni derivanti da stress biopsicosociali che possono influenzare la salute del paziente.
- Modello bioenergetico: affronta fattori che possono alterare la produzione, distribuzione e il dispendio di energia, al fine di permettere al corpo di adattarsi meglio ad eventi stressogeni.
Storia
L’osteopatia venne fondata nel 1874 da Andrew Taylor Still (Virginia, 1828 – Missouri, 1917).
La sua prima scoperta osteopatica fu a 10 anni quando Still, colpito da una forte emicrania, tirò una corda tra due alberi, si sdraiò per terra e vi si appoggiò come se la corda fosse un cuscino. Si addormentò e al suo risveglio la cefalea era scomparsa. Più tardi scoprì che la pressione della fune aveva inibito il nervo grande occipitale rilasciando la muscolatura cervicale.
All’età di 21 anni il dolore straziante per la morte dei sette figli e delle loro madri, dovuta alla loro salute cagionevole, lo fece avvicinare allo Spiritualism (una religione razionale basata sulla conoscenza provata che lo spirito dell’uomo sopravvive anche dopo la morte fisica).
Nel frattempo, dal 1855 Still si era avvicinato alla medicina lavorando sul campo con i feriti della guerra civile. Nel 1874 iniziò a studiare l’ipnosi per la cura della salute ed espose le sue idee presso l’università di Baker. In seguito tuttavia fu ostracizzato dalla Chiesa, accusato di stregoneria a causa del suo “posare le mani”.
Nonostante ciò i suoi trattamenti (per lo più su familiari) diedero ottimi risultati e da “aggiusta-ossa”, nome con cui veniva identificato Still, nel 1885 venne coniato il termine osteopatia. Nel 1892 Still fondò la prima scuola di osteopatia e nel 1897 il Missouri rilasciò il DO (Diploma di Osteopatia). All’inizio del ‘900 la salute di Still divenne cagionevole, fino a portarlo alla morte nel 1917.
Dopo la prima scuola di osteopatia fondata da Still nel 1892, già nel 1897 erano nate altre 300 scuole e l’osteopatia venne riconosciuta come forma di medicina.
Con John Martin Littlejohn, allievo di Still, l’osteopatia arrivò in Inghilterra nel 1917.
Nel 1951 venne fondata la Société de Recherche Ostéopathique a Parigi.
In Italia solo nel 1988 fu riconosciuto il titolo di studio di osteopatia conseguito in Gran Bretagna, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Nel 1989 fu creato il Registro degli Osteopati d’Italia (ROI).
In Italia
“An energetic and exciting osteopathic profession is alive and thriving in Italy” (Chaitow L. J Bodyw Mov Ther Italian. Osteopathy–an exciting European example; 14(4):309-11, 2010).
L’apprezzamento di Chaitow al secondo Congresso della Medicina Osteopatica nei confronti dell’Osteopatia Italiana è molto significativo: un autore, noto a livello internazionale, riconosce non solo che tale disciplina sta notevolmente crescendo in Italia negli ultimi anni, ma anche che sta assumendo peculiari connotazioni rispetto all’osteopatia nel resto del mondo, dove i campi d’azione restano limitati.
Tuttavia al momento l’osteopatia non è inclusa nel Serivizo Sanitario Nazionale in Italia, non essendo considerata, nell’ordinamento italiano, tra le professioni sanitarie . Nonostante ciò, recentemente sono stati fatti alcuni passi verso il riconoscimento dell’osteopatia in Italia recentemente . Con il disegno di legge 3270 ratificato dal Senato il 15 novembre e poi approvato alla Camera dei Deputati il 19 dicembre 2012, infatti, è stata data la possibilità all’osteopatia, così come ad altre professioni, di autoregolarsi.
La legge fa riferimento all’articolo 117 della Costituzione che dà allo Stato l’autorità legislativa riguardo la tutela della salute e l’organizzazione delle professioni, facendo una distinzione tra le professioni dotate di albi e professioni non organizzate in ordini o collegi (articolo 1). Sulla base di ciò viene data la possibilità a queste ultime di organizzarsi in associazioni private che garantiscano le competenze degli associati e una condotta degli stessi secondo principi etici (articolo 2). Viene anche stabilito che le associazioni debbano avere delle regole con rispettive sanzioni nel caso di negligenza e degli specifici criteri di inclusione per la partecipazione (articolo 5). Viene infine richiesto, a garanzia del paziente, il certificato di conformità dei partecipanti rilasciato dall’ente accreditato UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) (articolo 7).
Questa legge non riconosce l’osteopatia e occorrerà lavorare ancora molto affinchè lo Stato Italiano la annoveri tra le professioni sanitarie. Tuttavia è un piccolo passo che sta a significare una maggior coscienza a livello nazionale della professione osteopatica. Grazie a tutti i pazienti che le stanno dando fiducia.
Tecniche
Il trattamento osteopatico si avvale di differenti metodi di trattamento. Le tecniche utilizzate possono essere classificate in:
- Tecniche strutturali: lavorando su muscoli e articolazioni ristabiliscono il corretto range di movimento, nella maggior parte dei casi ridotto. Oltre al ruolo meccanico, tali tecniche svolgono un’importante azione sulla componente neurologica, correggendo gli impulsi neurologici della regione trattata.
- Tecniche viscerali: i visceri si trovano costantemente in movimento sotto l’azione del diaframma, che a ogni atto respiratorio crea su di essi una specifica pressione. Lavorando con pressioni extra-addominali sugli organi, queste tecniche ne promuovono il corretto movimento ristabilendone la fisiologia. Inoltre, essendo stretta la relazione tra visceri e il corrispondente tratto di colonna vertebrale, la disfunzione di uno può andare a influenzare negativamente l’altro e viceversa. Le tecniche viscerali vanno a interrompere questo circuito.
- Tecniche cranio-sacrali: si occupano di ristabilire il meccanismo respiratorio primario, movimento presente a livello di ossa, legamenti, muscoli e fasce del cranio e del sacro, strettamente connessi dalle meningi. Queste tecniche agiscono sulla vitalità dell’organismo permettendo al corpo di reagire in modo efficace agli stimoli dell’ambiente interno ed esterno.
Dolore post-operatorio
Purtroppo anche i più piccoli si trovano a volte a dover affrontare interventi chirurgici di vario tipo: per patologie ortopediche (alluce valgo, ginocchio varo/valgo, in seguito a fratture), per neoplasie (cisti o tumori ossei, tumore del rene), per malformazioni congenite (cardiache, neurologiche), per patologie otorinolaringoiatriche (orecchio-naso-gola), cardiochirurgiche o vascolari e digestive. L’intervento osteopatico ha diversi ambiti d’azione: aiuta a ridurre il dolore post-operatorio, con un lavoro di inibizione della cicatrice e delle strutture limitrofe ai fini di un migliore adattamento delle stesse e a una riduzione delle aderenze; aiuta un migliore e più rapido recupero della funzionalità dei sistemi intaccati prima dalla patologia e poi dalla chirurgia; favorisce un riequilibrio generale dei sistemi in modo assolutamente innocuo affiancandosi senza effetti collaterali all’inevitabile terapia medico-farmacologica del post-intervento. Le tecniche utilizzate variano molto in base al tipo di operazione affrontata, concentrandosi soprattutto sulle strutture muscolari e articolari adiacenti alla zona dell’intervento, sulla cicatrice e sulle strutture contenitive degli organi interessati.
Appendicectomie
L’asportazione dell’appendice è un’operazione molto frequente nei bambini. Nonostante la chirurgia stia diventando sempre più fine, lasciando piccole cicatrici, le strutture coinvolte nell’intervento (muscoli, fasce, intestino cieco) subiscono comunque una lesione, a maggior ragione se l’appendicite si è trasformata poi in peritonite. L’intervento osteopatico è in questi casi molto importante ai fini di ridurre il dolore post-operatorio, lavorando sulle strutture limitrofe alla cicatrice per permetterne un migliore adattamento, ma soprattutto con uno scopo preventivo. Infatti le aderenze che si creano a livello della cicatrice possono creare delle tensioni nelle strutture muscolari adiacenti, con una restrizione di mobilità dell’articolazione dell’anca di destra e quindi una meccanica disfunzionale dell’arto inferiore.
Sinusiti e cefalee
Questi fastidiosi disturbi possono avere svariate origini, dalle sinusiti che derivano da un processo infiammatorio dei seni paranasali, conseguenti a raffreddori o infezioni dentarie, alle cefalee legate a tensioni muscolari, alle emicranie che hanno un’importante componente genetico-familiare. L’osteopatia può affrontare soprattutto le cefalee miotensive che spesso insorgono in relazione all’inizio di correzioni dentali con apparecchi fissi o mobili. Il lavoro di inibizione della muscolatura cervicale e masticatoria, unito a un lavoro di mobilizzazione e riequilibrio delle ossa della faccia, sottoposte a notevoli forze compressive date dall’apparecchio, danno spesso un rapido sollievo. L’approccio osteopatico si rivolge anche agli altri tipi di disturbo, anche se con prognosi non così favorevoli come per le cefalee miotensive. L’intervento mira sempre a riequilibrare la posizione e il movimento delle ossa della faccia e del cranio. I risultati in questi casi variano molto da paziente a paziente tuttavia, essendo l’osteopatia pediatrica praticamente priva di effetti indesiderati, può essere una valida alternativa a una terapia farmacologica, sempre e comunque sconsigliata nei bambini.
Frequenti otiti
L’otalgia rappresenta uno dei problemi più frequenti nei pazienti pediatrici e si manifesta con dolore all’orecchio, che può estendersi fino alla testa e al collo, spesso associato a febbre. Oltre al disturbo provocato dai vari sintomi relazionati alla patologia, molto intensi e insistenti, le otiti tendono a cronicizzare e quindi complicarsi in perforazioni timpaniche e parziale perdita dell’udito, che può ostacolare un corretto apprendimento. La cronicizzazione della patologia è relazionata alla forma anatomica che fisiologicamente presentano le strutture deputate all’udito nel bambino: l’orizzontalità delle tube di Eustachio infatti impedisce un corretto drenaggio, elemento fondamentale per l’eliminazione di agenti patogeni. Il lavoro osteopatico di mobilizzazione di tali strutture, attraverso degli input delicati a livello delle ossa del cranio, favorisce il drenaggio e quindi impedisce il ristagno dei batteri nelle mucose, prevenendo la cronicizzazione delle infezioni.